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Omessa trasparenza sugli aiuti, sanzioni da luglio Esonero se gli importi sono sotto i 10mila euro

Omessa trasparenza sugli aiuti, sanzioni da luglio
Esonero se gli importi sono sotto i 10mila euro

Giorgio Gavelli
Slittano ancora le sanzioni sull’obbligo di trasparenza in bilancio o nei siti internet/portali istituzionali delle erogazioni pubbliche fruite dalle imprese commerciali e dagli enti citati al comma 2 di cui all’articolo 1, comma 125 della legge 124/2017, se prive di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria e di importo complessivo non inferiore a 10mila euro nel periodo. Due disposizioni del Dl milleproroghe, aggiunte in sede di conversione, prevedono che le sanzioni si applichino:

dal 1° luglio 2022 (in luogo del 1° gennaio 2022 fissato dall’articolo 11-sexiesdecies del Dl 52/2021) per le infrazioni commesse nel 2021;

dal 1° gennaio 2023 per l’anno 2022.

Curiosamente, la proroga non riguarda tanto l’obbligo sostanziale in sé (dare trasparenza nelle forme di legge alle erogazioni ricevute), quanto il momento da cui è applicabile la sanzione amministrativa per inosservanza dell’adempimento (pari all’1 % degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro). Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della penalità pecuniaria, scatta (a cura degli enti eroganti) l’ulteriore sanzione della restituzione integrale del beneficio.

L’intera disciplina avrebbe bisogno di essere rivista.

Gli adempimenti riguardano:

associazioni, onlus, fondazioni, nonché talune cooperative sociali, tenute a pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le erogazioni percepite nell’esercizio finanziario precedente;

le imprese commerciali (ex articolo 2195 del Codice civile) tenute a redigere la nota integrativa, le quali pubblicano in tale documento (sia del bilancio singolo sia dell’eventuale consolidato) gli importi ricevuti ai sensi di questa disposizione;

i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e «i soggetti comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa» (piccoli imprenditori, società di persone e microimprese), che assolvano l’obbligo di pubblicazione, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet o sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Il comma 125-bis crea, infatti, confusione: assimila le imprese che redigono il bilancio abbreviato ai soggetti «comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa», senza riflettere sul fatto che sono le micro-imprese, semmai, a poter fare a meno della nota integrativa. Il che, nella pratica, ha ingenerato il dubbio che, per chi redige il bilancio abbreviato, gli adempimenti si duplichino (nota integrativa e pubblicazione sul sito). Senza contare che costringere imprese individuali e società di persone a una pubblicazione su internet appare evidentemente sproporzionato. Per fortuna, per evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, il comma 127 dispone l’esonero dagli adempimenti se l’importo di sovvenzioni, sussidi eccetera da indicare resta sotto i 10mila euro nel periodo considerato, limite che dovrebbe riguardare il complesso degli aiuti ricevuti. Inoltre, per gli aiuti già soggetti a registrazione nel Registro nazionale aiuti di Stato (Rna, articolo 52 della legge 234/2012) basta menzionare tale situazione.

Questi rinvii sono stati spesso intesi come proroga dell’obbligo in sé e non della semplice applicazione della sanzione, creando ancora più incertezza.

 

Fonte: Sole24Ore

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